Opere Pubbliche Digitali incompiute: il Giudice di pace
7 Febbraio 2014 Pubblicato da Pino Bruno
- 7 Febbraio 2014
- APPROFONDIMENTI, ATTUALITA', E-GOVERNMENT, SCENARI DIGITALI
- E-GOVERNMENT, giustizia, pubblica amministrazione
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Uno dice “opere pubbliche incompiute” e pensa agli eterni lavori per la Salerno Reggio-Calabria e alla miriade di carceri, ospedali, strade, autostrade, scuole, eccetera lasciati a metà. Monumenti allo spreco del denaro pubblico. Sono così tante che è incompiuto persino il censimento delle opere incompiute, come denuncia Il Sole 24 Ore. Anche la strada dell’eGovernment all’italiana, cioè della digitalizzazione dei servizi pubblici, è lastricata di opere incompiute. La prima storia riguarda il servizio online del Giudice di Pace.
A cosa serve
Il servizio online predisposto dal Ministero della Giustizia prevede che “cittadini, avvocati e amministrazioni” possano presentare “ricorso in opposizione a sanzione amministrativa anche senza l’assistenza del legale”. Inoltre “il ricorso per decreto ingiuntivo può essere presentato anche senza l’assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a 1100,00 Euro”.
Nelle FAQ si legge che il servizio “permette di scrivere il tuo ricorso (o la sola nota d’iscrizione a ruolo) compilando online la modulistica predisposta dall’ufficio. Terminata la compilazione il sistema genererà un numero di protocollo WEB che ti permetterà di verificare online il numero di ruolo generale assegnato alla tua pratica dall’ufficio”.
Se si vive in una località lontana dalla sede del Giudice di Pace si può fare tutto da casa o dall’ufficio, e inoltre “il numero di protocollo WEB assegnato alla fine della procedura di compilazione online… permetterà di controllare online o di ricevere via e-mail… tutte le variazioni dello stato del procedimento (iscrizione al ruolo e relativo numero di R.G., designazione giudice, fissazione udienza se prevista, deposito sentenza se prevista, accoglimento o rigetto del decreto, etc.)”.
Nota Bene
A spegnere l’entusiasmo arriva la “Nota Bene”: “il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo devono essere stampate, datate, sottoscritte e consegnate all’ufficio competente nei modi e nei termini di legge”.
Cioè?
“Una volta compilato e stampato il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre, è necessario spedirlo tramite raccomandata A/R (solo per le Opposizioni a Sanzione Amministrativa) presentarlo personalmente all’ufficio del giudice di pace competente, nei termini di legge, completo degli allegati elencati in calce alla nota di iscrizione”.
Online ma non troppo
Insomma, online ma anche di persona. E la firma digitale? E la Posta Elettronica Certificata? Anche in questo caso le FAQ sono inequivocabili:
– I messaggi di posta elettronica sostituiscono la notifica cartacea?
– No. I messaggi di posta elettronica non sostituiscono le notifiche cartacee previste dalla legge in quanto trattasi di posta non certificata.
Fin qui le FAQ. La nostra domanda è invece questa: a cosa serve un servizio online dimezzato?