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Diritti umani: Class action procedimentale per il CIE di Bari

C’è un giornalista turco, Avni Er, rinchiuso nel Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) di Bari. Condannato per associazione eversiva, ha scontato sei anni di carcere in Italia. Dopo la sua liberazione è stato trasferito a Bari. La Turchia ne ha chiesto l’estradizione e Avni Er ora rischia l’espulsione. Secondo i suoi legali e Amnesty International, il giornalista rischia di essere processato di nuovo in Turchia per gli stessi reati per cui è stato in carcere in Italia, e potrebbe essere torturato. Il caso di Avni Er è uno dei tanti. Ma cosa sono i CIE? Qual è il loro status giuridico? Gli avvocati Luigi Paccione e Alessio Carlucci, dell’associazione Class Action Procedimentale, sostengono che i CIE “costituiscono di fatto strutture carcerarie extra ordinem”. Per questo hanno avviato una azione per “assicurare trasparenza alle condizioni di detenzione presso il CIE di Bari, con garanzia di applicazione degli standard minimi di vivibilità prescritti dalla legge”. Alla Class Action Procedimentale possono aderire tutti i cittadini.

photo by Giordano Lapegna

Ecco, nel dettaglio, di cosa si tratta:

CLASS ACTION PROCEDIMENTALE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E AZIONE PARTECIPATIVA DEI CITTADINI A TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO.

I sottoscritti Avvocati Luigi Paccione  (…) e Alessio Carlucci (…), nella qualità di cittadini elettori,  (…) elettivamente domiciliati in Bari alla Via Quintino Sella civ. 120 presso Luigi Paccione,

premettono:

0) A norma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo:

<<Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza>> (art. 1);

<<Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione >> (art. 2);

<<Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona >> (art. 3);

<<Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti>> (art. 5);

<<Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica>> (art. 6);

<<Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione>> (art. 7).

1) A norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:

<<Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti disumani o degradanti>> (art. 3);

2) A norma della Carta Costituzionale della Repubblica italiana:

ð       <<L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>> (art. 10, comma I);

ð       <<La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali>> (art. 10, comma II);

ð       <<La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge>> (art. 111, comma I);

ð       <<Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.>> (art. 111, comma II);

ð       <<Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità>> (art. 27, comma III).

3) A norma dello Statuto della Regione Puglia:

<<La Puglia, nell’unità e indivisibilità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese>> (art. 1, comma 1);

<<La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.>> (art. 1, comma 2);

<<La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana>> (art. 1, comma 3);

<<La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.>> (art. 3, comma 1).

4) A norma della legge pugliese 04.12.2009, n. 32:

<<La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, concorre nella tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale, attivandosi per l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone>> (art. 1).

5) A norma dello Statuto della Provincia di Bari:

<<La Provincia di Bari informa la propria azione amministrativa ai principi della Carta Europea delle autonomie locali, riconoscendo che il rafforzamento dell’autonomia locale rappresenta un contributo essenziale alla edificazione dell’Europa dei popoli fondata sui principi della democrazia e del decentramento e della sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni>> (art. 1, comma 1);

<<La Provincia di Bari, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica>> (art. 1, comma 3);

<<Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Provincia ispira l’azione amministrativa al principio della solidarietà, per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al riconoscimento effettivo del diritto al lavoro. Promuove iniziative volte ad accrescere e realizzare i diritti di cittadinanza, adotta azioni positive che favoriscano pari opportunità per le donne e per gli uomini. Realizza il bene comune secondo giustizia e, nel rispetto della dignità umana, concorre con iniziative sociali volte a realizzare condizioni di vita migliori per le classi sociali più deboli. Promuove il processo civile, sociale, economico e culturale della Comunità della Provincia di Bari, finalizzato all’autentico sviluppo della persona umana. Promuove iniziative e sviluppa relazioni per la salvaguardia della pace, della solidarietà, della cooperazione e per il reciproco sviluppo delle iniziative economiche, sociali e culturali con le altre Province, Regioni, Nazioni e Stati, in particolare con quelli del vicino Adriatico, del Mediterraneo, del Medio Oriente>> (art. 1, comma 4).

6) A norma dello Statuto della Città di Bari:

<<La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee>> (art. 1);

<<Considera la persona umana come l’unico parametro di valutazione del sistema sociale e politico>> (art. 3, comma 1);

<<Sostiene e promuove l’affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell’integrazione etnico – culturale, ispirandosi ai principi dell’unità e dell’integrazione dell’Unione Europea>> (art. 3, comma 2);

<<Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell’accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta>> (art. 3, comma 8);

<<Tutela e promuove lo sviluppo delle persone, con riferimento a situazioni di particolare disagio o svantaggio, attivando un sistema di solidarietà sociale, anche attraverso l’apporto del volontariato laico e religioso, dell’associazionismo e del terzo settore con lo scopo di realizzare effettive condizioni di benessere e di sicurezza sociale, salvaguardando le locali tradizioni storiche e culturali>> (art. 3, comma 10).

Considerato:

7) che in forza dell’art. 10 del decreto legislativo della Repubblica italiana 25.07.1998, n. 286, la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentino ai valichi senza i requisiti richiesti dalla normativa sull’immigrazione;

8) che in forza dell’art. 10-bis, stesso testo di legge, l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di stranieri senza i requisiti integra reato contravvenzionale punibile con ammenda;

9) che in forza dell’art. 13, stesso testo di legge, lo straniero che versi in tali condizioni è soggetto ad espulsione amministrativa;

10) che in forza dell’art. 14, stesso testo di legge, quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento il Questore dispone che lo straniero sia ristretto presso il Centro di Identificazione e Espulsione più vicino previa convalida a firma del Giudice di Pace.

Visto:

11) che i Centri di Identificazione ed espulsione oggi operanti nel territorio della Repubblica italiana costituiscono di fatto strutture carcerarie extra ordinem;

12) che nella città di Bari insiste ed è operante un Centro di Identificazione ed Espulsione;

13) che a seguito di accessi in loco da parte di parlamentari della Repubblica e di inchiesta a firma dell’Organizzazione “Medici senza Frontiere” (secondo rapporto gennaio 2010) sono emerse allarmanti segnalazioni sulle condizioni di detenzione degli esseri umani ristretti presso il CIE di Bari;

14) che a prescindere dalla dubbia legittimità costituzionale della legge italiana che prevede la limitazione della libertà personale di esseri umani in strutture speciali di carcerazione provvisoria al di fuori del circuito penitenziario statale, va rilevato che i Centri di Identificazione e di Espulsione, per il ruolo che assolvono ai sensi di legge, devono essere comunque conformi agli standards minimi di vivibilità per i detenuti imposti dalla normativa interna (art. 6 della legge n. 354 del 26.07.1975 e artt. 6-7- del decreto presidenziale n. 230 del 30.06.2000), da quella comunitaria [Raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri adottata in data 11.01.2006] e dalla  giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Affaire Sulejmanovic c/ Italia, requête n. 22635/03, sent. 16/07/2009, richiamata dal Ministero della Giustizia della Repubblica italiana con la circolare GDAP – 0308424 – 2009 del 25.08.2009);

15) che sussiste il fondato sospetto che il CIE di Bari non garantisca detti vincolanti standards minimi di vivibilità;

16) che ove acclarata la violazione dei vincolanti principi comunitari e interni di rispetto della dignità dei detenuti presso il CIE di Bari sarebbe ipotizzabile la sussistenza di condotta antigiuridica integrante torto di massa, in quanto lesiva: a) della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; b) della carta europea dei diritti dell’uomo; c) della carta costituzionale della Repubblica italiana; d) della normativa comunitaria e interna in tema di trattamento dei detenuti;

17) che in ossequio al principio di legalità il Ministero dell’Interno ha l’obbligo giuridico di garantire che le condizioni di detenzione degli esseri umani ristretti presso il CIE di Bari siano conformi agli standards minimi prescritti dalla vigente normativa comunitaria e interna.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, i sottoscritti cittadini residenti nel territorio della Città e della Provincia di Bari

photo by Giordano Lapegna

Invitano

il Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., e la Provincia di Bari, in persona del Presidente p.t. della Giunta, nell’esercizio delle loro attribuzioni istituzionali, ad accedere presso il Centro di Identificazione e di Espulsione sito in Bari al fine di verificare attraverso i loro uffici tecnici l’effettiva applicazione degli standards minimi di vivibilità stabiliti dalla sopra richiamata normativa e dalla citata giurisprudenza comunitaria.

Diffidano il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., nonché la Prefettura della provincia di Bari, in persona del Prefetto p.t., a porre in essere con immediatezza, e comunque entro e non oltre giorni novanta dalla notificazione del presente atto, tutti i rimedi idonei ad assicurare il rispetto presso il CIE di Bari degli standards minimi di vivibilità per i detenuti stabiliti dalla normativa interna e comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sì come richiamata dal Ministero della Giustizia della Repubblica italiana con la circolare GDAP – 0308424 – 2009 del 25.08.2009 in conformità alla Raccomandazione Rec(2006)2 rivolta dal Comitato dei Ministri agli Stati membri.

Avvertono che in assenza di adempimento del dovere di assicurare trasparenza alle condizioni di detenzione presso il CIE di Bari, con garanzia di applicazione degli standards minimi di vivibilità prescritti dalla legge, e in mancanza di esercizio delle attribuzioni istituzionali a presidio della tutela dei diritti umani da parte del Comune di Bari e della Provincia di Bari gli scriventi promuoveranno senza ulteriori indugi, anche in sostituzione degli Enti locali predetti, ogni rimedio giuridico a livello nazionale e sovranazionale idoneo ad imporre l’applicazione delle regole del diritto universale, comunitario, nazionale e regionale nel detto Centro.

Bari, li 05 Maggio 2010

Luigi Paccione

Alessio Carlucci

Per aderire all’iniziativa, si può andare sul sito dell’associazione: http://www.classactionprocedimentale.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=69

c’è anche un gruppo su Facebook:

http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=117732308260024

 

 

Pino Bruno

Scrivo per passione e per dovere, sono direttore di Tom's Hardware Italy, ho fatto il giornalista all'Ansa e alla Rai e scrivo di digital life per Mondadori Informatica e Sperling&Kupfer

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