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Registro Italiano in Internet: i ciarlatani della DAD reiterano

Perseverare è diabolico, e loro perseverano. Parlo del sedicente Registro Italiano in Internet, una trappola per gonzi che impazza da anni in rete sotto forma di lettera inviata alle aziende che hanno siti internet. Puntuale come il vino novello, la caduta delle foglie e le prime piogge, ogni autunno arriva una letterina da Amburgo. La scrivono i titolari del DAD (Deutscher Adressdienst GmbH). Questo registro non esiste, è una bufala mieti-soldi. Chi abbocca paga per niente. L’Autorità italiana Garante per la Concorrenza e il Mercato ha sanzionato più volte la DAD, ma i ciarlatani tedeschi fanno orecchie da mercante e sperano sempre che qualcuno abbocchi.

La lettera dei ciarlatanti del DAD. Se la ricevete, gettatela nel cestino e non pensateci più (cliccare per ingrandire)

 

 

Come ho già scritto in passato,  si deve fare attenzione e non rispondere, né tantomeno pagare. L’unico vero Registro italiano è quello gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa, che non chiede soldi!

 

 

 

Per approfondire, ecco uno dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il mercato nei confronti della DAD:

 

BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007/ 75

PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

IP12 – REGISTRO ITALIANO IN INTERNET-DAD

Provvedimento n. 16766

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del

consumo;

VISTO l’articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato;

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale,

in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli

effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei

casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per

un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, con la quale l’Autorità ha deliberato la

sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di

giugno 2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di

seguito DAD), consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei dati relativi alle

società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”;

VISTE le segnalazioni, rispettivamente, del 14 giugno 2006, del 3 luglio 2006, successivamente

integrata in data 14 luglio 2006, del 17 luglio 2006, del 25 luglio 2006, del 1° agosto 2006, del 31

agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, del 6 settembre 2006, dell’11

settembre 2006, del 18 settembre 2006, del 21 settembre 2006 e del 5 ottobre 2006,

successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, pervenute da due enti pubblici, un’associazione

e da otto imprese, aventi ad oggetto moduli per l’aggiornamento dei dati su internet denominati

“Registrazione Internet Italia”;

VISTA la propria delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, con la quale l’Autorità ha contestato alla

società DAD la violazione di cui all’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per

non aver ottemperato alla citata delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

1. Con provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, l’Autorità ha deliberato la sospensione

provvisoria, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e dell’articolo

11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03, di quattro messaggi pubblicitari diffusi dalla società tedesca

DAD, avente sede ad Amburgo, attraverso il servizio postale, nella prima metà del mese di giugno

2005, in varie province italiane, e consistenti in altrettanti moduli d’ordine per l’inserimento dei

dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.

BOLLETTINO 76 N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007

2. I suddetti moduli d’ordine recavano, in alto, l’intestazione “Registro italiano in Internet per le

imprese”, seguita dalla dicitura “Registrazione del sito Internet” e da un riquadro contenente la

denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, era posto un campo

da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza “Spazio per

le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Seguiva, quindi, la richiesta

di “rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro

italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali”.

I messaggi, inoltre, avvisavano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca,

nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinviava il modulo compilato. Nei moduli, vi era

poi l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al

settore in cui la ditta ricevente operava, dati che quest’ultima poteva correggere o modificare ai

fini dell’inserzione nel suddetto registro.

3. Nel predetto provvedimento, l’Autorità ha ritenuto che “i messaggi segnalati appaiono, ad una prima

delibazione, idonei a indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria

valutazione di adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto

autore, in quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in

cui le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso

contrario, possono ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto

dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui fanno

riferimento i moduli inviati dalla DAD”.

4. Alla luce di tali considerazioni, e della circostanza che dall’esame degli atti del procedimento,

emergevano elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine

di impedire che i messaggi segnalati continuassero ad essere diffusi nelle more del procedimento

di merito, l’Autorità ha deliberato la sospensione provvisoria dei suindicati messaggi pubblicitari,

diffusi dalla società DAD, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 e

dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 284/03.

5. Con successive richieste di intervento pervenute rispettivamente in data 14 giugno 2006, 3 luglio

2006, successivamente integrata in data 14 luglio 2006, 17 luglio 2006, 25 luglio 2006, 1 agosto 2006,

31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, 6 settembre 2006, 11 settembre

2006, 18 settembre 2006, 21 settembre 2006, del 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19

ottobre 2006, presentate da due enti pubblici, un’associazione e 8 imprese, sono stati segnalati moduli

per l’aggiornamento dei dati su internet denominati “Registrazione Internet Italia” inviati dalla DAD e

diffusi a mezzo posta fra il maggio e il giugno 2006.

6. In sintesi, nelle segnalazioni si lamenta l’ingannevolezza dei messaggi segnalati in quanto

indurrebbero i destinatari a ritenere erroneamente che l’iniziativa promossa sia riconducibile

all’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cioè il Registro del

ccTLD “.it” responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel country code Top Level

Domain it”, nonché delle relative attività di gestione operativa.

7. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento recano, in alto, l’intestazione

Registrazione Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese” e da un riquadro contenente

la denominazione sociale e la sede dell’impresa destinataria. Accanto a tale riquadro, è posto un

campo da compilare con l’indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall’avvertenza

Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax”. Vi è poi la

richiesta di “rinviare il modulo con i Vostri dati attualizzati per il Registro Italiano in Internet

nella busta di risposta allegata o per fax. Il registro Internet riporterà così solamente le

informazioni più attuali”.

BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007 77

I messaggi, inoltre, avvisano della possibilità di indicare fino a 3 parole chiave per la ricerca,

nell’ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato. Nel modulo, vi è poi

l’indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all’indirizzo internet e al settore

in cui la ditta ricevente opera, che quest’ultima può correggere al fine di fornire le informazioni

corrette o comunque più attuali.

8. I messaggi oggetto delle nuove richieste di intervento, pur presentando alcune differenze di

carattere meramente grafico e formale rispetto al messaggio valutato dall’Autorità nel citato

provvedimento, appaiono prospettare contenuti sostanzialmente analoghi a quelli già riscontrati nei

messaggi di cui l’Autorità ha inibito la diffusione nel predetto provvedimento cautelare, con

specifico riguardo ad elementi essenziali per la propria valutazione di adesione, attinenti all’esatta

identità del soggetto autore dell’iniziativa.

9. Infatti, la terminologia utilizzata nell’intestazione del modulo per indicare l’iniziativa di

aggiornamento dati “Registrazione Internet Italia”, seppur formalmente diversa rispetto a quella

presente nella versione del messaggio oggetto di valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7

dicembre 2005, in assenza di adeguate avvertenze in senso contrario, per il suo contenuto non

univoco, non appare di per sé idonea ad eliminare il possibile effetto confusorio ingenerato nei

destinatari dei moduli circa l’esatta identità del soggetto che gestisce il servizio di registrazione

ove i dati verranno inseriti, ripresentando in tal modo il medesimo profilo oggetto di censura da

parte dell’Autorità nel predetto provvedimento del 7 dicembre 2005.

Al riguardo, occorre altresì osservare che nel corpo del messaggio sono ancora presenti riferimenti

espliciti al “Registro Italiano in Internet”, denominazione riportata anche nella versione del messaggio

oggetto di censura nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. In particolare, nella sezione

dedicata alla richiesta indirizzata al destinatario del modulo di rispedire i propri dati una volta

attualizzati, viene specificato che tale attività è svolta “per il Registro Italiano in Internet”. Inoltre, viene

fatto presente che “Il Registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali””Sul

modulo in fondo a destra, potrete oltre al Vostro settore indicare per la ricerca fino a tre parole chiave,

grazie alle quali gli interessati potranno trovarVi nel registro Internet”.

10. Ciò posto, analogamente a quanto rilevabile nel messaggio oggetto di valutazione nel

provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, ciò che viene percepito dai destinatari è la possibilità di

inserire i propri dati nel Registro del ccTDL “.it” gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sotto tale profilo, detti moduli sono idonei ad ingenerare nei

destinatari la convinzione che i plichi postali provengano direttamente da tale ente, preposto

istituzionalmente alla tenuta del Registro del ccTDL “.it” che è responsabile dell’assegnazione dei nomi

a dominio nel country code Top Level Domain it”.

11. In conclusione, i messaggi diffusi nel maggio e giugno 2006, analogamente a quello oggetto di

valutazione nel provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005, continuano a presentare un

contenuto confusorio relativamente all’esatta identità del soggetto da cui provengono.

12. Il citato provvedimento di sospensione n. 14992, del 7 dicembre 2005 risulta notificato

all’operatore pubblicitario in data 27 dicembre 2005. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta

che i messaggi oggetto del provvedimento interinale sono stati nuovamente diffusi in un periodo

successivo alla data di notifica del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.

13. Pertanto, con provvedimento del 24 ottobre 2006, n. 16098, l’Autorità ha contestato alla società

DAD di aver violato la delibera del 7 dicembre 2005 n. 14992, con cui l’Autorità ha deliberato la

sospensione provvisoria di quattro messaggi pubblicitari diffusi nella prima metà del mese di giugno

2005, attraverso il servizio postale, dalla società DAD, consistenti in altrettanti moduli d’ordine per

l’inserimento dei dati relativi alle società destinatarie nel “Registro Italiano in Internet”.

BOLLETTINO 78 N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007

14. Successivamente alla predetta delibera del 24 ottobre 2006, n. 16098, sono pervenute ulteriori

segnalazioni, oltre che da associazioni senza scopo di lucro, da operatori attivi in diversi settori

economici nonché da pubbliche amministrazioni. Tali segnalazioni sono relative a moduli diffusi

via posta, aventi contenuto analogo a quelli sopra descritti.

15. Di seguito, vengono elencate tali richieste di intervento, specificando per ciascuna di esse il

periodo di ricevimento del modulo da parte del segnalante e l’area geografica di riferimento: 1)

richiesta di intervento pervenuta in data 22 dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel

maggio 2006 da una società con sede a Milano; 2) richiesta di intervento pervenuta in data 29

dicembre 2006 relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006 da una Pubblica Amministrazione

con sede a Roma; 3) richiesta di intervento pervenuta in data 15 gennaio 2007, riguardante un

modulo ricevuto nel maggio 2006 da un’impresa con sede a Bari; 4) richiesta di intervento

pervenuta in data 24 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una

società con sede a Bologna; 5) richiesta di intervento pervenuta in data 13 febbraio 2007,

riguardante un modulo ricevuto nel maggio 2006 da una società con sede in provincia di Trento; 6)

richiesta di intervento pervenuta in data 13 marzo 2007, relativa ad un modulo pervenuto ad

un’associazione con sede a Firenze, nel settembre 2006; 7) richiesta di intervento pervenuta per

conoscenza in data 14 marzo 2007 da un istituto scolastico, presso i propri uffici di Guidonia,

relativa ad un modulo ricevuto nel giugno 2006.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

16. Il provvedimento di contestazione dell’inottemperanza alla citata delibera del 7 dicembre 2005,

n. 14992 è stato comunicato all’operatore pubblicitario in data 27 novembre 2006.

17. Con memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, DAD ha innanzitutto osservato che è stata

modificata la dizione con cui viene pubblicizzata l’iniziativa commerciale della DAD al fine di

adeguarsi all’inibitoria del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005. Infatti, non viene

riportata più la terminologia “Registro Italiano in Internet”che, alla luce della lettura del citato

provvedimento di sospensione, poteva apparire idoneo ad indurre in errore i destinatari del

messaggio, bensì “Registrazione Internet Italia per le imprese”. Più in generale, sulla versione del

modulo diffuso nel maggio e giugno 2006, non sono rinvenibili espressioni che possano ricondurre

l’offerta de qua all’Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. o al Registro da esso tenuto.

18. Inoltre, il modulo diffuso nel maggio-giugno 2006 contiene alcune informazioni ulteriori rispetto a

quello oggetto di valutazione delibera del 7 dicembre 2005, n. 14992. In particolare, viene specificato

che il registro che contiene l’elenco delle imprese, delle istituzioni, dei liberi professionisti e degli uffici

pubblici italiani con indirizzi internet viene pubblicato sul sito www.Registro-Italiano-in-Internet.com

con un suffisso (.com) che rende evidente come il modulo provenga da una società commerciale e non

da un soggetto istituzionale. Il lettore viene inoltre invitato a prendere visione dei servizi offerti dalla

società proponente consultando il suddetto sito, in modo da operare la scelta se aderire o meno alla

proposta contrattuale offerta. D’altra parte, è plausibile che chiunque sia indeciso se accettare o meno

l’offerta voglia prima verificare il proprio interesse al servizio.

19. La parte ha evidenziato infine quattro elementi grafici ed espressivi che, complessivamente

considerati, renderebbero edotti i destinatari della circostanza che l’iniziativa proviene da una

società commerciale piuttosto che da un soggetto istituzionale. Si tratta innanzitutto delle

indicazioni relative al rinvio dei dati ove il numero di fax fa riferimento al prefisso internazionale

della Germania (0049), mentre la busta da utilizzare per il reinvio via posta riporta il nominativo

della DAD e l’indirizzo della sua sede di Amburgo. Inoltre, sul lato sinistro del messaggio, è posta

un’indicazione in verticale ove in grassetto sono riportati i dati identificativi della DAD. Ancora,

BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007 79

nella sezione del modulo dedicata all’ordine, redatta tra l’altro con le medesime dimensioni

grafiche presenti anche nelle altre sezioni, vengono riportate le affermazioni relative alla

commissione dell’ordine alla DAD. Quest’ultima, infine, nel contesto complessivo del messaggio,

viene esplicitamente identificata come “casa editrice”.

III. VALUTAZIONI

20. Nella memoria pervenuta in data 12 gennaio 2007, la parte ha contestato la sussistenza del

presupposto oggettivo della violazione dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo

n. 206/05 e, in particolare, l’assenza della diffusione di messaggi aventi un carattere decettivo

analogo a quello oggetto di censura nel provvedimento 7 dicembre 2005, n. 14992 in quanto idonei

a rendere edotti i destinatari della provenienza del modulo da parte di una società commerciale e,

in via connessa, della natura dell’iniziativa pubblicizzata.

21. Nonostante le indubbie modifiche apportate nella nuova versione dei messaggi in esame,

evidenziate dall’operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, tali messaggi, attraverso

l’utilizzo dell’affermazione “Registrazione Internet Italia”, costituiscono di fatto la

riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di un congegno ingannatorio che

presenta sostanziali analogie rispetto a quello censurato nei messaggi valutati nell’ambito del

provvedimento n. 14992, del 7 dicembre 2005.

22. In tale occasione, infatti, i messaggi segnalati apparivano, ad una prima delibazione, idonei a

indurre in errore i destinatari relativamente ad elementi essenziali per la propria valutazione di

adesione, quali le caratteristiche stesse dell’iniziativa e l’esatta identità del soggetto autore, in

quanto, attraverso la terminologia utilizzata, con riguardo al “Registro Italiano in internet” in cui

le imprese stesse possono chiedere l’inserimento, e in assenza di adeguate avvertenze in senso

contrario, potevano ingenerare il convincimento che non vi sia distinzione fra il registro tenuto

dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il registro cui

fanno riferimento i moduli inviati dalla DAD.

23. Analogamente, nei messaggi oggetto della presente valutazione, la terminologia “Registrazione

Internet Italia”, seguita dalla dicitura “per le imprese”, induce i consumatori, a ritenere che si

tratti di un’iniziativa ufficiale dell’ente sopra richiamato, sfruttando peraltro l’affidabilità

notoriamente riconosciuta a detto ente, anche in considerazione del fatto che la tenuta del Registro

ufficiale rientra nei suoi compiti istituzionali.

24. Con specifico riguardo alle osservazioni svolte dall’operatore al fine di sottolineare gli aspetti

grafici ed espressivi asseritamene idonei a differenziare i moduli oggetto del presente

procedimento rispetto a quello esaminato nell’ambito del provvedimento n. 14992, del 7 dicembre

2005, si rileva innanzitutto che essi erano già presenti nella versione del messaggio oggetto di

valutazione nel predetto provvedimento.

25. Analogamente a quanto rilevato rispetto alla precedente versione del modulo, va rilevato che

gli stessi non sono sufficientemente messi in evidenza a fronte del rilievo di cui gode, invece,

l’intestazione dei moduli stessi, laddove posti in posizione verticale su di un lato del modulo con

caratteri grafici ridotti. E, dall’altro, proprio la circostanza della notorietà del Registro ufficiale dei

domini “.it”, e della mancanza di necessità per lo stesso di adottare iniziative pubblicitarie, appare

idonea ad ingenerare confusione nei destinatari. Essi, infatti, essendo invitati, tra l’altro, a

compilare il modulo anche solo ai fini dell’aggiornamento dei dati, ben potrebbero essere indotti,

in tal modo, a rispondere sulla base dell’erronea convinzione che si tratti di un invito del Registro

ufficiale, dei cui servizi potrebbero già essere da tempo fruitori.

BOLLETTINO 80 N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007

26. In tal senso, contrariamente a quanto prospettato dall’operatore pubblicitario nelle proprie difese, le

indicazioni relative al numero di fax cui indirizzare il modulo e all’indirizzo ove recapitarlo non

rappresentano elementi che consentono ai destinatari del messaggio di comprendere in maniera

immediata e concludente l’effettiva natura del soggetto che ha proceduto all’invio, a fronte

dell’indicazione “Registrazione in internet Italia” posta nell’intestazione del modulo, terminologia

idonea ad identificare un’iniziativa di aggiornamento di dati di carattere ufficiale.

IV. SANZIONE

27. Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di

inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l’Autorità applica una sanzione amministrativa

pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei

criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo

26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,

dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni

economiche dell’impresa stessa.

29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che i messaggi si

caratterizzano per un significativo impatto. Infatti, dagli elementi in atti e, in particolare,

dall’esame delle diverse segnalazioni pervenute, risulta che i messaggi oggetto della presente

valutazione hanno avuto una diffusione sull’intero territorio nazionale.

Inoltre, la modalità di diffusione prescelta ha avuto una significativa capacità di penetrazione in

quanto si caratterizza per un invio capillare dei moduli, indirizzati a mezzo posta presso specifici

operatori.

Con riguardo alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che i messaggi

sono stati diffusi tra il maggio e il settembre 2006, configurandosi come un’infrazione di durata

lunga.

Pertanto, in ragione della gravità e della durata, l’importo della sanzione è fissato nella misura di

25.100 € (venticinquemilacento euro).

30. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 25.100 € (venticinquemilacento euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell’aver violato la

delibera n. 14992, del 7 dicembre 2005, costituisce inottemperanza a quest’ultima;

b) che, per tale comportamento, venga comminata a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una

sanzione amministrativa pecuniaria di 25.100 € (venticinquemilacento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al

concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste

Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

BOLLETTINO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2007 81

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo

nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per

la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al

concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora

maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso

l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai

sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi

dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di

notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di

notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

 

 

Come difendersi? Basta cestinare la lettera.

 

Un altro link utile:

http://www.agcm.it/stampa/comunicati/4047-guide-commerciali-su-internet-inviata-alla-procura-della-repubblica-di-roma-documentazione-sulle-societa-gia-sanzionate.html

 

 

 

 

 

 

 

Pino Bruno

Scrivo per passione e per dovere, sono direttore di Tom's Hardware Italy, ho fatto il giornalista all'Ansa e alla Rai e scrivo di digital life per Mondadori Informatica e Sperling&Kupfer

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